Bardolino doc
Disciplinare di produzione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Bardolino».
(11A15042) (GU n. 274 del 24-11-2011)
IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualità
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il
regolamento (CE)n.479/2008delConsiglio,relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1968,
con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Bardolino» ed è stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio tutela vini Bardolino intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino»;
Visto il parere favorevole della regione Veneto sull'istanza di cui
sopra;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011 -
supplemento ordinario n. 217;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Bardolino», in conformità al parere espresso dal sopra
citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Bardolino», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 26 marzo 1968 e successive modifiche,
è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2011/2012.
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Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine
controllata «Bardolino», provenienti da vigneti non ancora iscritti,
ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
________________________________________
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Bardolino» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
________________________________________
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Bardolino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari
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Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «BARDOLINO».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata Bardolino è riservata ai
vini Bardolino, Bardolino classico, Bardolino Chiaretto, Bardolino
classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto spumante, Bardolino novello e
Bardolino classico novello che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei
vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (cruina o corvina) 35-80% è tuttavia ammesso
nella misura massima del 20% la presenza della varietà Corvinone in
sostituzione di una pari percentuale di Corvina, Rondinella 10-40%;
Molinara fino ad un massimo del 15%,
possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche le
uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, ammessi
alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo del
20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo
vitigno utilizzato.
I vigneti già iscritti al relativo albo alla data di
approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione
dei vini «Bardolino».
Art. 3.
a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino» comprende in tutto o
in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi,
Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese,
Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera,
Valeggio.
Tale zona è così delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal
ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della
centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale
Verona-Lago, percorre la strada detta del «Gabanet» toccando le
località Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che
scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino
a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di
confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di
Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata
della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al
ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino
alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta
statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre
la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte
Corno sino alla località scuole comunali di Sona. Si inserisce nella
strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo
canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale
toccando località Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di
Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo
di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che
porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per
deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone
sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto
Veronese.
Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle
località Fiozza e Cà del Magro sino a giungere a località
Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il
canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle
località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra
seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente
si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al
capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta
verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada
sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di
quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località
Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino a
intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino
alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di
Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel
punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio. Dall'estuario
Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando
Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare
al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la
strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate
di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi
sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la
delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello
quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino
e Rivoli.
Più specificatamente il percorso della linea di quota 500 è il
seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a
nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in
prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di
Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della
località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio
dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località
Peagne, cà Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della
frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare.
Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle
località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in
prossimità di Pozza Galletto, sino a toccare la linea di confine del
comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di
confine del comune di Rivoli sino alla località Canal. Segue quindi
la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva
destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul
canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.
b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino» designabili con la
specificazione aggiuntiva «Classico», già riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o
in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano,
Cavaion. Tale zona è così delimitata: a nord dal confine comunale
dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in
prossimità di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il
monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a
toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale
che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a
quota 234. Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di
confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della
ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200).
Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia,
poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi
da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi
subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di
cresta incontra Cà del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra
Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e
in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di
Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto
quota 121, presso Sarnighe. Abbandonato qui il confine comunale,
tocca Sarnighe, q. 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a
casa alle Croci alle porte di Colà. Per altra carrareccia discende
alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la
strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda. Segue per breve
tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107,
passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il
porto.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Bardolino» devono essere quelle tradizionali della zona, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente
disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera
semplice e doppia e la tradizionale pergoletta inclinata unilaterale
aperta.
La densità minima di impianto per ettaro non deve essere
inferiore a 3.300 ceppi.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano è
fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde, che
assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica
massima di 80 mila gemme per ettaro. È vietata ogni pratica di
forzatura è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La resa
massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1
non deve essere superiore a t 13 per ettaro di vigneto a coltura
specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata a detto limite purché la produzione non superi del
20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato, la
resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata
rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Consorzio
di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo
di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino» inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al
competente organismo di controllo. Le uve destinate alla
vinificazione del vino a denominazione di origine controllata
«Bardolino» devono assicurare un titolo alcolico volumico naturale
minimo di 9,5% vol.
I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di
origine controllata e garantita «Bardolino» superiore sono idonei
anche per produrre vini a denominazione di origine controllata
«Bardolino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di
produzione. Entro i termini previsti dalla normativa vigente
successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si
deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le
partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e darne
comunicazione al competente organismo di controllo.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della
provincia di Verona. È in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione
Veneto, qualora la situazione di produzione o di mercato lo richieda,
di consentire, stabilendo le opportune modalità di controllo, che le
operazioni di vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi,
alla zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. Qualora le uve di cui all'art. 2, vengano vinificate
con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, è
concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in
etichetta della specificazione «Chiaretto». Il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore prima
dell'immissione al consumo può essere designato come vino a
denominazione di origine controllata «Bardolino» sempre che il vino
abbia i requisiti previsti per la denominazione di origine
controllata. Entro i termini previsti dalla normativa vigente
successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve
provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite
dei mosti e dei vini di che trattasi e la loro collocazione e darne
comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente del
territorio e alla Camera di commercio di Verona. L'uso della
specificazione «classico» in aggiunta della denominazione di origine
controllata «Bardolino», è riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona di
origine più antica, indicata al precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, su richiesta degli interessati
e previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine situate
al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Bardolino», a condizioni che:
1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende
agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per
quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare
soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente
iscritti allo schedario viticolo.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
La denominazione di origine controllata «Bardolino» può essere
utilizzata per designare al vino spumante «chiaretto» ottenuto con
mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazionea
fermentazione naturale.
Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra
dry e dry.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito
del territorio delle province di Verona, Treviso, Asti e Brescia. Il
vino a denominazione di origine controllata«Bardolino»,
imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle
uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello»
purché prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica.
Art. 6.
I vini della denominazione di origine controllata, di cui
all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto
dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Bardolino» e «Bardolino classico»:
colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si
trasforma in granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Bardolino Chiaretto» e «Bardolino classico Chiaretto»:
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, fruttato, delicato;
sapore: morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
«Bardolino Chiaretto spumante»:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Bardolino novello» e «Bardolino classico novello»:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico intenso fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo fresco,
talvolta leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo: 10 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentito, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di
legno.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli
attributi «extra», «fine», «scelto» e «selezionato» e simili. Sulle
bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione
di origine controllata «Bardolino», può figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e
documentabile.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», ad
esclusione della tipologia «Chiaretto spumante», deve essere
obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto. È consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi
al consumo fino a litri 5, devono utilizzare unicamente contenitori
di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio.
È consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del
vino DOC «Bardolino», senza alcuna specificazione aggiuntiva, l'uso
dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da
2 a 3 litri.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino»
designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive
previste dal presente disciplinare di produzione: «classico»,
«classico Chiaretto», è obbligatorio l'uso delle tradizionali
bottiglie e fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso, bocca in
sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie fino
a 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino»
designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive
previste dal presente disciplinare di produzione: «novello» e
«classico novello» è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie
e fiaschi fino a litri 1,5 chiuse con tappo raso, bocca in sughero o
altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 è
consentito anche l'uso del tappo a vite.
Allegato A