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BARDOLINO DOC
Disciplinare di produzione
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Bardolino”, riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, e successive modifiche è
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia del 2001.
Art. 2
I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino”
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei
vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
1.
Corvina veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia ammesso nella
misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone in
sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il Corvinone
sia coinvolto in terreni ricchi di scheletro;
2. Rondinella 10-40%
3.
Molinara, Rossignola, Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet
Sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con limite
massimo del 10% per singolo vitigno.
I vigneti già iscritti già
iscritti al relativo albo alla data di approvazione del presente
disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini “Bardolino”.
Art.3
1. La zona della produzione delle uve atte a produrre i
vini a denominazione di origine controllata “Bardolino” comprende in
tutto o in parte i territori dei comuni Bardolino, Garda, Lazise, Affi,
Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese,
Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera,
Valeggio. (omissis)
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Bardolino” devono essere quelle tradizionali della zona,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
caratteristiche specifiche. I sesti d’impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i
vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono
ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la
tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta.
La densità
minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.
Per vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare
e allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della
tradizionale potatura a secco e in verde, che assicuri l’apertura della
vegetazione nell’interfila e una carica massima di 80 mila gemme per
ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia consentita
l’irrigazione di soccorso. Fermo restando il limite sopraindicato, la
resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata
rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite. La regione
Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo
regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell’8 maggio 1985,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per
ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Bardolino” inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini. La facoltà di cui al comma precedente si
esercita in aggiunta al disposto dell’art. 10, lettera c), della legge
n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto. I vigneti
iscritti agli albi della denominazione di origine controllata e
garantita “Bardolino” superiore sono idonei anche per produrre vini a
denominazione di origine controllata “Bardolino”, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione. Le unità vitate
omogenee coltivate con la varietà Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e
Cabernet Sauvignon, iscritti all’albo dei vini a denominazione di
origine controllata “Bardolino” e “Bardolino” classico, sono
utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la
denominazione di origine controllata “Garda” alle condizioni previste
dal relativo disciplinare di produzione. Entro i termini previsti dalla
normativa vigente successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di
cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di
cantina le partite di uve e la collocazioni dei mosti ottenuti e darne
comunicazione all’Ispettorato repressione frodi competente per
territorio e alla Camera di commercio di Verona.
Art.5
La resa minima di uva ammessa dalla produzione dei vini di
cui all’art. 1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto
a coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi
del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione del
vino a denominazione di origine controllata “Bardolino” devono
assicurare un titolo alcolico volumico naturale minimo di 9.5% vol.
Art.6
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che
tali operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della
provincia di Verona. E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole
e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, qualora la
situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire,
stabilendo le opportune modalità di controllo, che le operazioni di
vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi, alla zona
delimitata nel precedente art.3, lettera a). Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte
a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Qualora le uve di
cui all’art. 2, vengano vinificate con la metodologia tradizionale a
parziale contatto con la buccia, è concesso al vino ottenuto, in
considerazione del suo colore, l’uso in etichetta della specificazione
“Chiaretto”. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Bardolino” superiore prima dell’immisione al consumo può essere
designato come vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”
sempre che il vino abbia i requisiti previsti per la denominazione di
origine controllata. Entro i termini previsti dalla normativa vigente
successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve
provvedere di annotare nei registri ufficiali di cantina le partite dei
mosti e dei vini di che trattasi e la loro collocazione e darne
comunicazione all’Ispettorato repressione frodi competente del
territorio e alla Camera di commercio di Verona. L’uso della
specificazione “classico” in aggiunta della denominazione di origine
controllata “Bardolino”, è riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte e vinificate all’interno del territorio della zona di origine
più antica, indicata al precedente art. 3, lettera b). Tuttavia tali
operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa
istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori
della predetta zona ma comunque all’interno della zona di produzione
del vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”, a
condizioni che:
- dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
-
in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto
riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare soltanto le
uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all’albo
vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata. La
denominazione di origine controllata “Bardolino” può essere utilizzata
per designare al vino spumante “chiaretto” ottenuto con mosti o vini
che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed
utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a
produrre il tipo brut. Le operazioni di spumantizzazione debbono
avvenire nell’ambito del territorio delle province di Verona, Treviso,
Asti e Brescia. Il vino a denominazione di origine controllata
“Bardolino”, imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di
produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine
“novello” purché prodotto con l’85% di uva a macerazione carbonica. E’
ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti, da uve
provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati
rettificati.
Art. 7
I vini della denominazione di origine controllata, di cui
all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, all’atto
dell’immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Bardolino” e “Bardolino Classico” :
- colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico con leggero profumo delicato;
- sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10, 50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 17 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
“Bardolino Chiaretto” e “Bardolino Chiaretto Classico”:
- colore: rosa tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato;
- sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta leggermente vivace;
- titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5 g /l;
- estratto secco netto minimo: 16 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
“Bardolino Chiaretto Spumante”:
- spuma: sottile con grana fine e persistente;
- colore: rosa tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato;
- sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
- acidità totale minima: 6 g/l;
- estratto secco netto minimo: 17 g/l
- zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l
“Bardolino Novello” e “Bardolino Novello Classico”:
- colore: rosso rubino chiaro;
- odore: caratteristico intenso fruttato;
- sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente frizzante vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 8 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali – comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art. 8
Alla denominazione di origine controllata dei vini
“Bardolino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e
gli attributi “extra” “fine” “scelto” e “selezionato” e simili. Sulle
bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione
di origine controllata “Bardolino”, può figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Per il vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”,
designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive
previste dal presente disciplinare di produzione: “classico”,
“chiaretto”, “chiaretto classico”, “novello” e “novello classico”, deve
essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto. E’ consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore. I vini a denominazione di origine controllata
“Bardolino” immessi al consumo fino a litri 5, devono utilizzare
unicamente contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono
al loro carattere di pregio. Per il vino a denominazione di origine
controllata “Bardolino” designato in etichetta con una delle seguenti
menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione:
“classico”, “chiaretto classico”, “novello” e “novello classico”, è
obbligatorio l’uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri
5 chiuse con tappo raso, bocca in sughero o altri materiali consentiti;
tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 è consentito anche l’uso del
tappo a vite. Per i vini a denominazione di origine controllata
“Bardolino” immessi al consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero
raso bocca o altri materiali consentiti, è autorizzato l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, in conformità a quanto disposto dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
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BARDOLINO SUPERIORE DOCG
Disciplinare di produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata e garantita
“Bardolino Superiore”, anche con l’indicazione classico, è riservata ai
vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo
disciplinare.
Art. 2
I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino
Superiore” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni
presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
1. Corvina veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia
ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà
Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il
Corvinone sia coinvolto in terreni ricchi di scheletro;
2. Rondinella 10-40%
3.
Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino,
Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo del
20% con limite massimo del 10% per singolo vitigno.
I vigneti già
iscritti già iscritti al relativo albo alla data di approvazione del
presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini “Bardolino”.
Art.3
1.La zona della produzione delle uve atte a produrre i vini
a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino
Superiore” comprende in tutto o in parte i territori dei comuni
Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco,
Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna,
Castelnuovo, Peschiera, Valeggio. (omissis)
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Bardolino Superiore” devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le caratteristiche specifiche di qualità. Sono esclusi i
terreni umidi di fondo valle. I sesti d’impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino. Per gli impiantati realizzati dopo l’approvazione del
presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici
e doppie. Il numero minimo di ceppi di vite ettaro è di 3.300. Per i
vigneti già iscritti all’albo della denominazione “Bardolino” alla data
di approvazione del presente disciplinare e che non
presentano i
requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è
tuttavia consentito utilizzare la presente denominazione per un
ulteriore periodo massimo di 15 anni alle condizioni indicate nel comma
successivo. Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole
veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura a
secco e in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione
nell’interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro. Le uve
possono essere destinate a produrre i vini della presente denominazione
solo a partire dal quarto anno dell’impianto. È vietata ogni pratica di
forzatura e tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. I conduttori
dei vigneti iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche
dell’evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia,
optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine
controllata “Bardolino”. La Regione Veneto con proprio decreto su
proposta del comitato vitivinicolo regionale n° 55 dell’8 maggio 1985,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per
ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Bardolino Superiore”, inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini. La facoltà di cui al comma
precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all’art. 10,
lettera e), della legge 164/1992, e senza eccedere il limite massimo
previsto.
Art.5
La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere
superiore a 9 t. per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle
annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla
produzione dei vini di cui all’art. 2, devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione
devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e
garantita “Bardolino Superiore” , un titolo alcolometrico- volumetrico
naturale minimo di 11,00% vol.
Art.6
Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i
metodi tradizionali devono essere effettuate nell’interno della zona
delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Verona. Le
operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti destinati ad
essere designati con la specificazione aggiuntiva “classico”, devono
essere effettuate all’interno della zona delimitata nel precedente art.
3, lettera b). Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate
dal Ministero delle politiche agricole forestali - Comitato nazionale
per la tutela della valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli
interessati e previa istruttoria della Regione Veneto, anche nelle
proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono
soci, situate al di fuori della predetta zona di produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Bardolino” a condizioni che:
- dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse;
-
in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto
riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le
uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all’albo
vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini
oggetto del presente disciplinare è di almeno un anno a decorrere dal
1° novembre dell’annata di produzione. È ammessa la correzione con
mosti concentrati ottenuti da uve provenienti dalla zona di produzione
o con mosti concentrati rettificati. È consentito che i vini atti a
essere designati con la denominazione di origine controllata e
garantita “Bardolino Superiore” siano posti in commercio per il
consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con
la denominazione di origine controllata “Bardolino”, purché
corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di
quest’ultima denominazione e previa comunicazione del detentore della
Camera di Commercio ed all’Ispettorato repressione delle frodi
competenti per il territorio.
Art. 7
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Bardolino Superiore”, all’atto dell’immissione del consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico con profumo delicato;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 22 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 6 g/l.
È
facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali – comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art. 8
Alla denominazione di origine controllata e garantita
“Bardolino Superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi e gli attributi “extra”, “fine”, “scelto” e “selezionato” e
simili. È consentito, altresì, l’uso di indicazioni toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento alla vigna dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto a condizione che:
- vengano indicate all’atto della denuncia all’albo vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;
-
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano vinificate
separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei
registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente.
In
ottemperanza all’art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 l’uso
della denominazione controllata e garantita “Bardolino Superiore” è
consentita all’atto dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in
recipienti di volume pari a litri 0.75 e 1.50. Le bottiglie contenenti
vino “Bardolino Superiore” devono presentare un abbigliamento consono
ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi caso
bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri è
consentito anche l’uso del tappo a vite. Per il vino “Bardolino
Superiore” è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto. È consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che
facciano riferimento a comuni, frazioni aree, fattorie e zone e
località comprese nella zone delimitata nel precedente art. 3 e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato
è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
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